Art. 2.

      1. Al personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi prelevati da bambini, di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, o nell'espianto o nel trapianto di tali organi, si applicano, oltre alle pene detentive previste per le fattispecie di reato da esso contemplate, la multa da 10 mila a 150 mila euro e la sanzione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

 

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